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Direttiva Rinnovabili (RED II) - D.Lgs. 199/2021 (8)

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Domanda
Ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del DLGS 199/2021 riporta: "c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Mentre il comma c-quater indica: "c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Ciò premesso, nel caso di area agricola rientrante nei 500 m da stabilimenti ai sensi del c-ter, se vi fosse sovrapposizione area buffer vincolo 136 (a circa 400 m) indicata ne c-quater, è preponderante il c-ter, oppure l'area rientra in area idonea?
Risposta
08/01/2024 - Se è presente il vincolo ex art. 136, D.Lgs. 42/2004, si applica il comma c-quater del D. Lgs. 199/2021, indipendetemente dal fatto che...
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Domanda
Buongiorno, con riferimento all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, nelle more che venga ufficializzato il decreto, sembra essere in vigore il D. Lgs 199/2021 art. 20 comma 8. Tuttavia alcune regioni hanno emanato propri provvedimenti che mirano a limitare l'utilizzo delle superfici, soprattutto (ma non solo) nei terreni idonei ai sensi della lettera c-quater del succitato articolo. Ad esempio la Regione Emilia Romagna limita la superficie sfruttabile ai fini energetici al 10% della proprietà disponibile contigua. Addirittura in Umbria sembra in vigore un regolamento che limita la possibilità di utilizzo delle superfici al 5%, considerando per superficie sfruttata ai fini energetici tutto ciò che ricade all'interno della recinzione e non facendo distinzione tra le cosiddette aree in solar belt e quelle idonee ai sensi della lettera c-quater. Nel panorama normativo odierno è applicabile questo regolamento? Come ci si deve comportare nei confronti di normative regionali restrittive rispetto a quanto predisposto dal D. Lgs 199/2021? Oltre alla regione Emilia Romagna e Umbria, quali sono le altre regioni d'Italia che impongono tali restrizioni? In attesa di vostro riscontro si porgono cordiali saluti
Risposta
05/10/2023 - Si, le deliberazioni regionali trovano applicazione. A tal proposito, sono state inviate lettere sia alla Regione Sicilia e sia alla...
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